Compenso avvocato, richiesta di accertamento negativo e liquidazione, crediti non liquidi, competenza per territorio

Va confermato il principio per cui  l’art. 1182 c.c., comma 3, secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l’art. 1182, comma 4, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

In caso di richiesta di accertamento e liquidazione di compensi dovuti ai professionisti è corretta la pronuncia che ritenga che i crediti non siano liquidi

In tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall’art. 20 c.p.c. – che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda – è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purchè possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.1.2017, n. 118