Compenso avvocato: quando può riconoscersi in capo all’associazione professionale la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente?

L’associazione professionale costituisce un fenomeno regolato dall’art. 36 c.c. La norma stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Solo ove il giudice del merito accerti tale circostanza tramite l’esame dello statuto dell’associazione, può riconoscersi in capo a quest’ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente, dato che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 29.4.2020, n. 8358