Compenso avvocato, partecipazione ad udienze presso Tribunale non appartenente al proprio foro, rimborso delle spese di carburante

Nel caso in cui l’attività processuale per la quale è stata richiesta la liquidazione dei compensi e delle spese sia avvenuta dinanzi a Tribunale appartenente ad un foro diverso di quello dell’avvocato, a fronte della prova dell’avvenuto spostamento (dai verbali di causa emergeva che egli aveva partecipato ad alcune udienze) non può essere negato il diritto al rimborso delle spese vive, calcolate sulla scorta del parametro di cui al citato D.M. n. 55 del 2014, art. 27 (e cioè in misura pari ad un’indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e di parcheggio). È pertanto fondata la doglianza con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 15 e 27 qualora il provvedimento impugnato abbia negato il rimborso reputando necessario offrire la prova anche dell’effettivo utilizzo del proprio autoveicolo, prova che però non può essere fornita laddove, come pur è consentito, l’interessato ometta di servirsi della rete autostradale ovvero non effettui un rifornimento di carburante. La necessità di una puntuale documentazione si pone invece, nel caso in cui sia richiesto anche il rimborso delle spese di pedaggio e di parcheggio.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.7.2022, n. 21890