Compenso avvocato, liquidazione onorari e spese: no a criteri integrativi ed adeguatori

I criteri cui l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 devono ritenersi esaustivi per cui il giudice non può fare riferimento a criteri integrativi ed adeguatori non essendo operante il D.M. n. 127 del 2004, sia per l’espresso divieto di detto art. 82 sia perchè già la norma contempla la natura dell’impegno professionale.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.5.2019, n. 12092