Compenso avvocato, inderogabilità dei minimi tariffari e rinuncia alle competenze professionali per ragioni di amicizia, parentela o convenienza

Il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorchè quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa, ma per ragioni di amicizia, parentela o anche semplice convenienza.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.7.2017, n. 17975