Compenso avvocato: il dies a quo del decorso del termine di prescrizione è la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo

La conclusione della prestazione, che l’art. 2957 c.c., comma 2, individua quale “dies a quo” del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.2.2020, n. 4595 Download CondividiPost correlati:Dies a quo della prescrizione per azione di resp. dell’avvocato: con l’equo compenso decorre dal momento della prestazione e non del danno Maggio 10, 2023 Compensi d’avvocato, prescrizione, di ..........

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