Compenso avvocato e prescrizione: la prestazione si conclusione con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo

Posto che in tema di prescrizione presuntiva l’art. 2957 c.c. prevede la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l’esigibilità immediata del corrispettivo, va affermato che in ambito di competenze dovute agli avvocati, la conclusione della prestazione è individuata nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento era stato conferito l’incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo avvocato, anche se connesse alla decisione definitiva, quali tipicamente i procedimenti esecutivi finalizzati a rendere effettivo il diritto riconosciuto, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad autonomo termine di prescrizione.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.9.2019, n. 21943