Compenso avvocato e prescrizione

Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all’art. 2956 c.c., ai sensi dell’art. 2957 c.c., comma 2, decorre “dalla decisione della lite”, la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre “per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”, da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2021, n. 35275