Compenso avvocato: da quando decorrono gli interessi di mora?

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore. In tema di obbligazioni per prestazioni professionali, l’invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l’esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora (su tale scorta per un verso, non si giustifica l’affermazione del tribunale secondo cui, in difetto di liquidazione giudiziale del compenso antecedentemente alla proposizione della domanda di ammissione al passivo, la società poi fallita non poteva ritenersi in mora; per altro verso, ben avrebbe dovuto il Tribunale valutare la richiesta di interessi alla stregua, ai fini della costituzione in mora, della “nota pro forma – altrimenti avviso di fattura – inoltrata con pec alla debitrice il 13/09/2018).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.1.2023, n. 2337