Compenso avvocato: da quando competono gli interessi ex art. 1224 c.c.?

Va confermato il principio per cui, richiesto il cliente del pagamento di compensi per prestazioni professionali da parte dell’avvocato, gli interessi ex art. 1224 c.c. competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, cioè senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale (né che rilevi il rito prescelto). Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 21.6.2023, n. 17705 Download CondividiPost correlati:Compenso avvocato e messa in mora: da quando competono gli interessi di cui all'art. 1224 c.c.? Ottobre 24, 2022 Compensi avvocato, da quando competono g ..........

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