Compenso avvocato, controversie col cliente: tutte le ipotesi e i riti applicabili

Alla luce del pronunciamento delle S.U. n. 4485 del 23/02/2018 si possono individuare differenti ipotesi: 1) qualora la controversia sia stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il giudice è tenuto a trattarla secondo la speciale procedura di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche in presenza di contestazioni del cliente relative all’esistenza del rapporto o all’an debeatur; 2) qualora la controversia sia stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il cliente sollevi eccezioni idonee ad ampliare il thema decidendum, le quali tuttavia non esorbitano dalla competenza del giudice adito, la causa dovrà essere trattata sempre con il rito sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 se si presti ad un’istruttoria sommaria, mentre in caso contrario dovrà essere trattata nelle forme del rito ordinario a cognizione piena, previa la separazione delle domande; 3) qualora la controversia sia stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il cliente sollevi eccezioni idonee ad ampliare il thema decidendum, le quali esorbitano dalla competenza del giudice adito, la causa dovrà essere rimessa al giudice competente, ai sensi degli artt. 34 e ss. c.p.c. Rimane esclusa dall’ambito della disamina condotta dalle Sezioni Unite un’ultima fattispecie, che si configura qualora la causa sia stata introdotta non già mediante ricorso per decreto ingiuntivo ovvero nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., bensì secondo l’ormai abrogata procedura prevista dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e ss.. In questo caso, in presenza di contestazioni del cliente circa l’an debeatur il giudizio va dichiarato inammissibile, essendo il suo oggetto strettamente circoscritto alla sola determinazione del quantum del compenso dovuto al professionista. Nè appare comunque possibile un mutamento del rito.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.11.2018, n. 28049