Compenso avvocato, controversia col cliente: da quando il debitore può essere ritenuto in mora?

Quando insorge una controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento.   Tribunale di Roma, sentenza del 18.11.2019 n. 22140 CondividiPost correlati:Compenso avvocato e proporzionalità: rilevanza disciplinare dell’accordo col cliente anche se ritenuto lecito dal punto di vista civilistico Febbraio 24, 2022 Compenso avvocato: da quando decorrono gli interessi di mora? Aprile 13, 2023 Compenso avvocato e messa in mora: da quando competono gli interessi di cui all'art. 1224 c.c.? Ottobre 24, 2022 ..........

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