Compenso avvocato, aumento del numero delle parti assistite: la maggiorazione va riconosciuta obbligatoriamente?

Con riferimento alla maggiorazione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 12, n. 2, posto che la norma prevede che il compenso “può, di regola, essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento”, e ciò anche quando l’aumento del numero delle parti assistite dipenda dalla riunione di diversi procedimenti, va confermato che il giudice di merito ha la facoltà, e non l’obbligo, di riconoscere la maggiorazione di cui si discute.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.3.2020, n. 6005