Compensi avvocato e studio associato

Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 c.c. e segg., ben può contemperarsi con l’autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, sempre che però dagli accordi intervenuti tra gli associati emerga una specifica volontà di attribuire il diritto ad esigere il compenso allo studio associato.

Fermo restando che lo studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso, il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 c.c. e segg., ben può contemperarsi con l’autonomia riconosciuta allo studio associato, nel senso che pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale degli associati allo studio, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, come peraltro ammesso anche ai fini tributari da questa Corte.

Di norma il cliente che conferisca l’incarico a un legale che fa parte di uno studio associato è tenuto a versare l’onorario al professionista e non allo studio di cui quest’ultimo fa parte, data la natura personale dell’attività oggetto del mandato professionale, a meno che l’associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire all’associazione medesima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti. Il giudice di merito deve accertare tale circostanza analizzando lo statuto dell’associazione.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 9.10.2020, n. 21868