Compensazione totale o parziale delle spese legali in caso di accoglimento parziale della domanda

Va confermato che l’accoglimento parziale della domanda, specie se correlato alla posizione difensiva conciliante adottata dalla controparte, costituisce motivo atto a legittimare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, la compensazione totale o parziale delle spese legali [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 26.1.2015, n. 1332].

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