Compensazione di crediti controversa

In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il Giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex articolo 1243, secondo comma, c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del Giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’articolo 295 c.p.c. o dall’articolo 337, secondo comma, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’articolo 1243 c.c.

 

 

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 5.9.2017