Compensazione delle spese di lite prima della l. 69/2009: i giusti motivi possono essere indicati dal giudice d’appello?

Nel regime introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) e anteriore a quello modificato dalla L. n. 69 del 2009, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve essere esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell’esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 28.5.2015, n. 11130].

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