Comparsa di costituzione “striminzita” e “priva di pregio”: diritto di difesa o lesione della dignità umana e professionale dell’avversario?

Non va accolta la richiesta di cancellazione dell’espressione utilizzata dalla controparte, che aveva definito la comparsa di costituzione, “striminzita, fatta di formule generiche e palesemente priva di pregio giuridico”. Nella specie, aver affermato che la comparsa di costituzione fosse “striminzita” e “priva di pregio” rientra nell’esercizio del diritto di difesa e non lede la dignità umana e professionale dell’avversario. Va difatti ribadito che, in tema di espressioni offensive in scritti difensivi, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell’esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa avere toni accesi ed investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.12.2018, n. 31848