Come si computa il termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.?

Il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e 2963, comma 4 c.c., non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicché, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (il Giudice afferma che poiché, nel caso in esame, la sentenza gravata è stata depositata il 29.4.2015 e il ricorso in appello è stato depositato l’8.10.2015, l’impugnazione è tempestiva, non essendo decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c.).

Tribunale di Roma, sentenza del 7.2.2020, n. 2732