Come eccepire la non integrità del contraddittorio nel caso in cui non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti?

Va confermato il principio secondo il quale nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l’onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari, occorrendo a tal fine che vi sia un’indicazione nominativa degli stessi.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.3.2016, n. 4452