Articoli da 50bis a 89 c.p.c.

Sezione VI-bis
DELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE

Art. 50-bis.
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e` obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche` nelle cause di responsabilita` da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 50-ter.
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

Fuori dei casi previsti dall’articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 50-quater.
Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Le disposizioni di cui agli articoli 50 bis e 50 ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma.
Sezione VII
DELL’ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA’ DEI GIUDICI
Art. 51.
Astensione del giudice

Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e’ parente fino al quarto grado, o e’ convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e’ tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo’ richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione e’ chiesta al capo dell’ufficio superiore.
Art. 52.
Ricusazione del giudice

Nei casi in cui e’ fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo’ proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante e’ noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
Art. 53.
Giudice competente

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e’ ricusato un giudice di pace; il collegio se e’ ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
Art. 54.
Ordinanza sulla ricusazione

L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’art. 52.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.
Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
Capo II
DEL CANCELLIERE E DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Art. 57.
Attivita’ del cancelliere

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita’ proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
Art. 58.
Altre attivita’ del cancelliere

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche’ alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 59.
Attivita’ dell’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 60.
Responsabilita’ del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e’ fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
Capo III
DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE
Art. 61.
Consulente tecnico

Quando e’ necessario, il giudice puo’ farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu’ consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
Art. 62.
Attivita’ del consulente

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.
Art. 63.
Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulent
e
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente puo’ essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.
Art. 64.
Responsabilita’ del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e’ punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso e’ dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Art. 65.
Custode

La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.
Art. 66.
Sostituzione del custode

Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, puo’ disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso puo’ chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo’ chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione e’ dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’art. 65, secondo comma.
Art. 67.
Responsabilita’ del custode

Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500.
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
Art. 68.
Altri ausiliari

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessita’, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si puo’ fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non e’ in grado di compiere da se’ solo.
Il giudice puo’ commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice puo’ sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Titolo II
DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 69.

Azione del pubblico ministero
Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 70.
Intervento in causa del pubblico ministero

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita’ delle persone;
4) ABROGATO
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
Puo’ infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
Art. 71.
Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

Il giudice, davanti al quale e’ proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche’ possa intervenire.
Lo stesso ordine il giudice puo’ dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 72.
Poteri del pubblico ministero

Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell’art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo’ produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero puo’ proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta’ di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’art. 133.
Restano salve le disposizioni dell’art. 397.
Art. 73.
Astensione del pubblico ministero

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Titolo III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Capo I: DELLE PARTI
Art. 75.
Capacita’ processuale

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita’.
Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e seguenti del codice civile.
Art. 77.
Rappresentanza del procuratore e dell’institore

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e’ stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nello Stato e all’institore.
Art. 78.
Curatore speciale

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, puo’ essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche’ subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.
Si procede altresi’ alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e’ conflitto d’interessi col rappresentante.
Art. 79.
Istanza di nomina del curatore speciale

La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente puo’ essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo’ essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche’ dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
Puo’ essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.
Art. 80.
Provvedimento di nomina del curatore speciale

L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e’ comunicato al pubblico ministero affinche’ provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.
Art. 81.
Sostituzione processuale

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo’ far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Capo II: DEI DIFENSORI
Art. 82.
Patrocinio

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1100,oo (1).
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita’ della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo’ autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.
(1) L’importo è aggiornato al D.l. 212/2011, per come modificato dalla L. 10/2012.
Art. 83.
Procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
Art. 84.
Poteri del difensore

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo’ compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non puo’ compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Art. 85.
Revoca e rinuncia alla procura

La procura puo’ essere sempre revocata e il difensore puo’ sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finche’ non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Art. 86.
Difesa personale della parte

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita’ necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo’ stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Art. 87.
Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

La parte puo’ farsi assistere da uno o piu’ avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
Capo III
DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Art. 88.

Dovere di lealta’ e di probita’
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta’ e probita’.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita’ che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Art. 89.
Espressioni sconvenienti od offensive
Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, puo’ disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, puo’ inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.

Lascia un commento