Articoli da 360 a 408 c.p.c.

Capo III
DEL RICORSO PER CASSAZIONE
Sezione I
DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI
Art. 360.
Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e’ prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullita’ della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Puo’ inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione puo’ proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo’ essere proposto, senza necessita’ di riserva, allorche’ sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e’ ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Art. 360bis.
Inammissibilità del ricorso

Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
Art. 361.
Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione puo’ essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non puo’ farsi, e se gia’ fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente ricorso.
Art. 362.
Altri casi di ricorso

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
Art. 363.
Principio di diritto nell’interesse della legge

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e’ ricorribile in cassazione e non e’ altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo’ chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, e’ rivolta al primo presidente, il quale puo’ disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e’ di particolare importanza.
Il principio di diritto puo’ essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e’ dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e’ di particolare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.
Art. 364. (Articolo abrogato)
Art. 365.
Sottoscrizione del ricorso

Il ricorso e’ diretto alla corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilita’, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.
Art. 366.
Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366bis;
5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma.
Art. 367.
Sospensione del processo di merito

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, e’ depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.
Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Art. 368.
Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

Nel caso previsto nell’art. 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione e’ fatta dal prefetto con decreto motivato.
Il decreto e’ notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti alla Corte.
Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e’ notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
La Corte di cassazione e’ investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu’ diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 369.
Deposito del ricorso

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilita’, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali e’ proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilita’:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e’ avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362;
3) la procura speciale, se questa e’ conferita con atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d’ufficio; tale richiesta e` restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
Art. 370.
Controricorso

La parte contro la quale il ricorso e’ diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non puo’ presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.
Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto e’ possibile.
Il controricorso e’ depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
Art. 371.
Ricorso incidentale

La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
La parte alla quale e’ stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
Per resistere al ricorso incidentale puo’ essere notificato un controricorso a norma dell’articolo precedente.
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e’ necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
Art. 371bis.
Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio

Qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contraddittorio”, deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita’, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Art. 372.
Produzione di altri documenti

Non e’ ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita’ della sentenza impugnata e l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso.
Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilita’ puo’ avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.
Art. 373.
Sospensione dell’esecuzione

Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L’istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d’innanzi a se’ o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo’ essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione.
Sezione II
DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI
Art. 374.
Pronuncia a sezioni unite

La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo’ essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia’ pronunciate le sezioni unite.
Inoltre il primo presidente puo’ disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto gia’ decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.
Art. 375.
Pronuncia in camera di consiglio

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;
2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
Art. 376.
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
Art. 377.
Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
Dell’udienza e’ data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.
Art. 378.
Deposito di memorie di parte

Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza.
Art. 379.
Discussione

All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e’ discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.
Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.
Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
Art. 380.
Deliberazione della sentenza

La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.
Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell’articolo 276.
Art. 380bis.
Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Art. 380ter.
Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell’articolo 380bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta’ di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Non si applica la disposizione del quinto comma dell’articolo 380bis.
Art. 381. (Articolo abrogato)
Art. 382.
Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.
Art. 383.
Cassazione con rinvio

La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso previsto nell’articolo 360 secondo comma, la causa puo’ essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullita’ del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.
Art. 384.
Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto anorma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.
Art. 385.
Provvedimenti sulle spese

La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
Art. 386.
Effetti della decisione sulla giurisdizione

La decisione sulla giurisdizione e’ determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita’ della domanda.
Art. 387.
Non riproponibilita’ del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non puo’ essere riproposto, anche se non e’ scaduto il termine fissato dalla legge.
Art. 388.
Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

Copia della sentenza e’ trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche’ ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima.
La trasmissione puo’ avvenire anche in via telematica.
Art. 389.
Domande conseguenti alla cassazione

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Art. 390.
Rinuncia

La parte puo’ rinunciare al ricorso principale o incidentale finche’ non sia cominciata la relazione all’udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all’art. 375.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e’ munito di mandato speciale a tale effetto.
L’atto di rinuncia e’ notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Art. 391.
Pronuncia sulla rinuncia

Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.
Il decreto o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
Art. 391bis.
Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 ss. da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380bis.
Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.
Art. 391ter.
Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo

Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e’, altresi’, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l’opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Sezione III
DEL GIUDIZIO DI RINVIO
Art. 392.
Riassunzione della causa

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 393.
Estinzione del processo

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
Art. 394.
Procedimento in sede di rinvio

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio puo’ deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessita’ delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.
Capo IV
DELLA REVOCAZIONE
Art. 395.
Casi di revocazione

Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
2) se si e’ giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu’ documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
4) se la sentenza e’ l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e’ questo errore quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa, oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costitui’ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza e’ contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita’ di cosa giudicata, purche’ non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza e’ effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Art. 396.
Revocazione delle sentenze per le quali e’ scaduto il termine per l’appello

Le sentenze per le quali e’ scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purche’ la scoperta del dolo o della falsita’ o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso e’ prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
Art. 397.
Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero e’ obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza e’ stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza e’ l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Art. 398.
Proposizione della domanda

La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La citazione deve indicare, a pena d’inammissibilita’, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsita’ o del recupero dei documenti.
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e’ proposta la revocazione, su istanza di parte, puo’ sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.
Art. 399.
Deposito della citazione e della risposta

Se la revocazione e’ proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilita’, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.
Se la revocazione e’ proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell’articolo 319.
Art. 400.
Procedimento

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Art. 401.
Sospensione dell’esecuzione

Il giudice della revocazione puo’ pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Art. 402.
Decisione

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di cio’ che siasi conseguito con la sentenza revocata.
Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore.
Art. 403.
Impugnazione della sentenza di revocazione

Non puo’ essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Capo V
DELL’OPPOSIZIONE DI TERZO

Art. 404.
Casi di opposizione di terzo

Un terzo puo’ fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e’ l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
Art. 405.
Domanda di opposizione

L’opposizione e’ proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.
La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente, l’indicazione del giorno in cui il terzo e’ venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
Art. 406.
Procedimento

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Art. 407.
Sospensione dell’esecuzione

Il giudice dell’opposizione puo’ pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Art. 408.
Decisione

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di € 2 se la sentenza impugnata e’ del giudice di pace, di € 2 se e’ del tribunale e di € 2 in ogni altro caso.

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