Capo III
DELLA DECISIONE DELLA CAUSA
Art. 275.
Decisione del collegio
Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’articolo 190.
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Art. 276.
Deliberazione
La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.
Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.
La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente.
Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finchè le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice.
Art. 277.
Pronuncia sul merito
Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.
Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.
Art. 278.
Condanna generica. Provvisionale.
Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Art. 279.
Forma dei provvedimenti del collegio
Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
Il collegio pronuncia sentenza:
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa;
5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza.
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello
L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.
Art. 280.
Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio
Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sè nel caso previsto nell’articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma.
Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa.
Art. 281.
Rinnovazione di prove davanti al collegio
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sè di uno o più mezzi di prova.
CAPO IIIbis
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Art. 281bis.
Norme applicabili
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Art. 281ter.
Poteri istruttori del giudice
Il giudice puo` disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita`.
Art. 281quater.
Decisione del tribunale in composizione monocratica
Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168-bis o dell’articolo 484, secondo comma.
Art. 281quinquies.
Decisione a seguito di trattazione scritta o mista
Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell’articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190, fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e` depositata entro i trenta giorni successivi all’udienza di discussione.
Art. 281sexties.
Decisione a seguito di trattazione orale
Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo` ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e` immediatamente depositata in cancelleria.
CAPO IIIter
DEI RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO
Art. 281septies.
Rimessione della causa al giudice monocratico
Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perche` provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281quater, 281quinquies e 281sexies.
Art. 281octies.
Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a se` in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.
Art. 281nonies.
Connessione
In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 5).
Capo IV
DELL’ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE
Art. 282.
Esecuzione provvisoria
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Art. 283.
Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello
Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita’ di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Art. 284. Abrogato.
Art. 285.
Modo di notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.
Art. 286.
Notificazione nel caso d’interruzione
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.
Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.
Capo V
DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE
Art. 287.
Casi di correzione
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello (NDR: questa parte è stata dichiarata incostituzionale) e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Art. 288.
Procedimento di correzione
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.
Art. 289.
Integrazione dei provvedimenti istruttori
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.
Capo VI
DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA
Art. 290.
Contumacia dell’attore
Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
Art. 291.
Contumacia del convenuto
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171 ultimo comma.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307 comma terzo.
Art. 292. (NDR: la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore)
Notificazione e comunicazione di atti al contumace
L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
Art. 293.
Costituzione del contumace
La parte che e’ stata dichiarata contumace puo’ costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza.
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
Art. 294.
Rimessione in termini
Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.
I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.
Capo VII
DELLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO
Sezione I
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art. 295.
Sospensione necessaria
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Art. 296.
Sospensione su istanza delle parti
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
Art. 297.
Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295.
Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
Art. 298.
Effetti della sospensione
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
Sezione II
DELL’INTERRUZIONE DEL PROCESSO
Art. 299.
Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’articolo 163bis.
Art. 300.
Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.
Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.
Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292.
Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.
Art. 301.
Morte o impedimento del procuratore
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.
Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
Art. 302.
Prosecuzione del processo
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.
Art. 303.
Riassunzione del processo
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto.
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia.
Art. 304.
Effetti dell’interruzione
In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.
Art. 305.
Mancata prosecuzione o riassunzione
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.
Sezione III
DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO
Art. 306.
Rinuncia agli atti del giudizio
Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Art. 307.
Estinzione del processo per inattività delle parti
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.
Art. 308.
Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza
L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l’accoglie.
Art. 309.
Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181.
Art. 310.
Effetti dell’estinzione del processo
L’estinzione del processo non estingue l’azione.
L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Rivista scientifica di diritto processuale civile – Direttore scientifico: Luigi Viola
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Comunicazione del 11.6.2024
Sì alla fissazione di un’udienza anticipata ad opera del giudice d.c. (dopo Cartabia) prima delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
La Nuova Procedura Civile del 10.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 7.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 6.6.2024
Comunicazione del 5.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 4.6.2024
VIOLA, Le nuove verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. dopo Corte Costituzionale 96/2024
La Nuova Procedura Civile del 3.6.2024
CASCELLA, Decreto ingiuntivo e limiti del giudicato secondo la Cassazione
La Nuova Procedura Civile del 31.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 30.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 29.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 27.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 24.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.5.2024
Comunicazione del 22.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 21.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 20.5.2024
Comunicazione del 16.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 15.5.2024
Comunicazione del 14.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 13.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 10.5.2024
La Nuova procedura Civile del 9.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 8.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 7.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 6.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 30.4.2024
Comunicazione del 29.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 24.4.2024: ultimi focus e formule
In Arrivo il DDL sulla IA: questioni sul malfunzionamento saranno di competenza del Tribunale ordinario (no G.A.)
La Nuova Procedura Civile del 23.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 22.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.4.2024
CHIARAVALLOTI: nuova Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria
Focus: valutazione delle prove e prudente apprezzamento
La Nuova Procedura Civile del 18.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 17.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 16.4.2024
Greco (CNF): no alla IA che redige bozze di provvedimenti giudiziari
La Nuova Procedura Civile del 15.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 12.4.2024: speciale bozza decreto CORRETTIVO CARTABIA con Schema + Relazione + Dossier + Osservazioni
La Nuova Procedura Civile del 11.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 9.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 8.4.2024
La Nuova Procedura Civile del 5.4.2024
Accesso civico generalizzato: non si guarda la situazione soggettiva del richiedente (art. 12 preleggi).
Ultimi Focus: speciale LaNuovaProceduraCivile del 28.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 27.3.2024
FOCUS interpretazione delle legge: giurisprudenza + dottrina + documenti e approfondimenti
La Nuova Procedura Civile del 26.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 25.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 22.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 21.3.2024
E’ censurabile in Cassazione la sentenza che non segue il procedimento interpretativo delle norme ex art. 12 preleggi
La Nuova Procedura Civile del 20.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 18.3.2024
Speciale Ultima giurisprudenza dopo Cartabia: La Nuova Procedura Civile del 15.3.2024
Se difetta una puntuale denominazione degli allegati, il giudice può ridurre le spese
La Nuova Procedura Civile del 14.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 13.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 12.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 11.3.2024
Comunicazione del 8.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 7.3.2024
Pignoramento di crediti verso terzi: questo il testo del d.l. 19/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
La Nuova Procedura Civile del 6.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 5.3.2024: speciale IV International Congress on Predictive Justice
La Nuova Procedura Civile del 4.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 1.3.2024
Comunicazione del 29.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 28.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 27.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 26.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.2.2024: ultimi focus
La Nuova Procedura Civile del 21.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 20.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.2.2024
Approvato schema di d.lgs. correttivo della riforma Cartabia: ecco il testo
Comunicazione del 16.2.2024
Via libera al d.lgs correttivo della riforma Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 15.2.2024
Nuovo Statuto del Contribuente con eliminazione del diritto al Contraddittorio per gli atti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pericolo per la riscossione: rischio di illegittimità costituzionale
Correzioni al rito Cartabia in arrivo: pronto il d.lgs.
La Nuova Procedura Civile del 14.2.2024
Omissione dei nuovi avvertimenti d.c. (dopo Cartabia) nell’atto introduttivo di rito semplificato ex art. 281undecies c.p.c.: è nullità nel caso di contumacia del convenuto.
La Nuova Procedura Civile del 13.2.2024
SPINA, Domanda riconvenzionale e mediazione c.d. obbligatoria: osservazioni a prima lettura sulla portata applicativa di Cass. s.u. 7.2.2024, n. 3452 (argomenti e spunti di riflessione)
Mediazione obbligatoria: no per le domande riconvenzionali
La Nuova Procedura Civile del 8.2.2024
Inammissibilità dell’impugnazione, apprezzabile anche sotto il profilo del mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità: condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Onorari dell’avvocato possono essere ridotti anche al di sotto delle tariffe dice la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Intelligenza Artificiale a supporto dell’attività del Giudice Amministrativo: avviata l’elaborazione di una strategia di impiego
La Nuova Procedura Civile del 1.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 31.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 30.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 29.1.2024
Omesso decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c.: non decorrono i termini per le memorie integrative
La Nuova Procedura Civile del 26.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 25.1.2024
La Nuova procedura Civile del 24.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 22.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.1.2024
Riforma Civile: entro primavera arrivano i correttivi dice Nordio
La Nuova Procedura Civile del 18.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 17.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 16.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 15.1.2024
VIOLA, Un po’ di chiarezza dopo il dm 217/2023 sulle notificazioni per via telematica da parte degli avvocati
La Nuova Procedura Civile del 12.1.2024
Comunicazione del 11.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 9.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 8.1.2024
Modifiche allo statuto dei contribuenti, ecco il testo del d.lgs.219/2023 con l’introduzione del principio di proporzionalità e della consulenza giuridica: si possono limitare i diritti dei contribuenti nei limiti dello stretto necessario ed è possibile chiedere consulenze la cui risposta è basata su documenti di prassi.
Nuove regole tecniche per i processo telematici: ecco il testo del d.m. 29.12.2023
Speciale FOCUS LaNuovaProceduraCivile: Riforma Cartabia + sinteticità + collegamenti ipertestuali e compenso + appello incidentale + pignoramento
Intelligenza artificiale ed onere probatorio, in materia di procedura di mobilità straordinaria
La Nuova Procedura Civile del 19.12.2023
La Nuova Procedura Civile del 18.12.2023
Tributario, violazione del principio di sinteticità (concisione ed intellegibilità) per sproporzione rispetto al livello di complessità e al valore della causa: inammissibilità
Speciale Cartabia 11.12.2023: Dottrina + Schemi + Prassi
Speciale Cartabia: giurisprudenza + formule
La Nuova Procedura Civile del 4.12.2023
Conclusionali per il Tribunale di Mantova (ord. 13.9.2023): vanno omessi i riferimenti allo svolgimento del processo e vanno solo richiamate le difese senza riproporle.
La Nuova Procedura Civile del 1.12.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 29.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 28.11.2023
Più probabile che non nel caso di pluralità di cause: eliminare quelle meno probabili per poi confrontare quelle rimaste
La Nuova Procedura Civile del 24.11.2023
Introduzione del giudizio in materia lavoristico-locatizia con rito ordinario, anziché con rito speciale: che succede dopo la riforma Cartabia?
La Nuova Procedura Civile del 23.11.2023
Casella PEC piena, che succede? Risponderanno le Sezioni Unite.
Notifica telematica: perfezionamento per il notificante all’accettazione
La Nuova Procedura Civile del 22.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 21.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.11.2023
Banche Dati di Merito al via: dal 20 novembre per i Professionisti, dal 14 dicembre per i cittadini.
La Nuova Procedura Civile del 16.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 15.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 14.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.11.2023
Speciale LaNuovaProceduraCivile del 10 e 11 novembre 2023: ultimi FOCUS
La Nuova Procedura Civile del 8.11.2023
Il riforma del processo civile riduce la durata dei processi e l’arretrato (comunicato del Ministero della Giustizia del 7.11.2023)
La Nuova Procedura Civile del 7.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 6.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 3.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 31.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.10.2023
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona stigmatizza i provvedimenti che sviliscono la dignità dell’Avvocato: comunicato
Speciale FOCUS riforma CARTABIA (26 E 27 OTTOBRE): LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
La Nuova Procedura Civile del 25.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 24.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 23.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.10.2023
Violazione criteri chiarezza e sinteticità: spese liquidate in misura superiore rispetto ai medi tabellari perchè l’altra parte è stata costretta ad impegnarsi di più
La Nuova Procedura Civile del 19.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 18.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 16.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.10.2023
Violazione dei criteri redazionali degli atti ex dm 110/2023 (carattere ed interlinea): si compensano le spese
La Nuova Procedura Civile del 12.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 11.10.2023
Comunicazione del 10.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 9.10.2023
Giusto salario minimo costituzionale: il giudice può discostarsi dalla contrattazione collettiva laddove sia in contrasto con i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
La Nuova Procedura Civile del 5.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 4.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 2.10.2023
Riforma Cartabia, l’elenco delle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis c.p.c. non è tassativo
La Nuova Procedura Civile del 29.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 27.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 26.9.2023
Covid: illegittima la sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria, con discostamento dalla posizione della Consulta e dell’ISS
Processo civile d.c. (dopo Cartabia): questione di costituzionalità sull’art. 171-bis c.p.c.
Speciale FOCUS riforma CARTABIA: LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
La Nuova Procedura Civile del 20.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 19.9.2023
Processo civile d.c. (dopo Cartabia): ecco le linee guida del Tribunale di Cuneo
La Nuova Procedura Civile del 13.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 12.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 11.9.2023
FORMULA: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. aggiornato alle specifiche del decreto 110/2023
Ecco l’Intelligenza Artificiale de LaNuovaProceduraCivile
La Nuova Procedura Civile del 7.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 6.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 5.9.2023
Violazione del principio di sinteticità e compensazione delle spese
FORMULA: atto di citazione aggiornato alle specifiche del decreto 110/2023
Interpretazione deve partire da quella letterale secondo l’art. 12 preleggi: la disposizione irrimediabilmente oscura è incostituzionale. Ipse dixit della Corte Costituzionale.
CASCELLA, Responsabilità professionale del commercialista e riflessi sulla copertura assicurativa. Considerazioni a margine di una interessante decisione di merito
Decreto su criteri redazionali e limiti degli atti giudiziari pubblicato in Gazzetta Ufficiale: massimo 40 pagine, salvo giustificazione
Speciale Cartabia (14.7.2023): FORMULE + GIURISPRUDENZA
Consiglio Nazionale Forense: progetto di portale con Intelligenza Artificiale ad accesso gratuito
La Nuova Procedura Civile del 13.7.2023
Decreto ex art. 171 bis c.p.c. d.c. (dopo Cartabia): fissazione di un’udienza per decidere se convertire il rito in favore del semplificato
La Nuova Procedura Civile del 12.7.2023
Comunicazione del 11.7.2023
Lutto per la perdita dell’avv. Gianmarco Cesari
La Nuova Procedura Civile del 6.7.2023
La Nuova Procedura Civile del 5.7.2023
Speciale ad accesso GRATUITO (30 giugno e 3 luglio): novità della riforma Cartabia con decorrenza 30.6.2023 (schemi + dottrina + formula + giurisprudenza + prassi&chiarimenti + dossier)
La Nuova Procedura Civile del 29.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 28.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 26.6.2023
SPECIALE 23.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 11/2023 Settimanale Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 22.6.2023
Questione di nullità proponibile anche in sede di precisazione delle conclusioni. La clausola contrattuale da interesse per ritardo può essere abusiva anche se inferiore all’interesse usurario.
La Nuova Procedura Civile del 21.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.6.2023
Contenuto degli atti difensivi e limiti redazionali
La Nuova Procedura Civile del 19.6.2023
Atti con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni pretestuose formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza: condanna ex art. art. 96 c. 3 c.p.c.
SPECIALE 16.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 10/2023 Settimanale Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 15.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 14.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.6.2023
SPECIALE 9.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 9/2023 Settimanale Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 8.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 7.6.2023
Enunciato normativo affetto da radicale oscurità: è incostituzionale
La Nuova Procedura Civile del 6.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 5.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 31.5.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.5.2023
Invio messaggio audio su una chat di gruppo whatsapp: no alla sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro
GiuriMatrix: assistente legale basato sull’intelligenza artificiale.
SPECIALE 26.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 8/2023 Settimanale Cartabia
Verona, questi gli orientamenti sul Processo civile d.c. (dopo Cartabia): verbale di riunione ex art. 47 quater o.g.
La Nuova Procedura Civile del 23.5.2023
SPECIALE 19.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 7/2023 Settimanale Cartabia
Chiesto di escutere 8 testimoni, con conversione del rito da sommario in ordinario: il giudice riduce la lista testi, salvando il rito sommario
La Nuova Procedura Civile del 18.5.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.5.2023
SPECIALE 12.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 6/2023 Settimanale Cartabia
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): Milano dice sì
La Nuova Procedura Civile del 10.5.2023 (7 news al giorno, 1400 all’anno)
Principio di sinteticità: atto troppo lungo (8 pagine per comparsa di risposta) legittima la compensazione delle spese
La Nuova Procedura Civile del 9.5.2023
VIOLA, Più probabile che non: 7 osservazioni critiche alla recente pronuncia della Cassazione
COCOLA-ZACCHEO, Organismi di mediazione ed enti di formazione. I circoscritti poteri di regolamentazione del Ministero.
SPECIALE 5.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 5/2023 Settimanale Cartabia
Rinnovazione della citazione d.c. (dopo Cartabia)
Mexico, dal 2027 il processo si svolgerà nel Metaverso: ecco un video dimostrativo.
SPECIALE 28.4.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 4/2023 Settimanale Cartabia
Opposizione a decreto ingiuntivo: nuovo rito si applica solo quando il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
SPECIALE 21.4.2023: omaggio per gli abbonati n. 3/2023
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): per Genova applicabile al caso di consensuale.
Ricorso con cumulo di separazione e divorzio: Bari si orienta sulla tesi negativa
Libertà di forme e ammissibilità dell’atto nonostante il difetto di sinteticità: dopo la riforma Cartabia, le cose potrebbero cambiare?
Citazione – nuovo rito d.c. (dopo Cartabia) – notifica effettuata in data 1.4.2023 – conseguenze – nullità – rinnovazione
Decreto ingiuntivo e sopravvenuta riforma Cartabia (d.lvo 149/2022): la prima giurisprudenza
FESTI, Intelligenza artificiale e diritto
COCOLA-ZACCHEO, Mediazione civile, circolare ministeriale del 5 aprile 2023: nuovi requisiti e criticità
SPECIALE 7.4.2023: in OMAGGIO per gli abbonati il Settimanale Cartabia
Giudicato da mancata opposizione a decreto ingiuntivo e consumatore, sì al controllo sull’abusività della clausola in sede monitoria: ecco le Sezioni Unite
Domanda di divorzio d.c. (dopo Cartabia): il termine è di procedibilità, non più proponibilità; queste le conseguenze pratiche.
FORMULA: comparsa di risposta con appello incidentale (dopo d.lgs 149/2022)
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): queste le indicazioni del Tribunale di Vercelli
La Nuova Procedura Civile del 23.3.2023
Opposizione a decreto ingiuntivo d.c. (dopo Cartabia): queste le linee guida del Tribunale di Venezia
Tribunale di Lecco su entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lvo 149/2022) per i procedimenti introdotti con citazione e per opposizione a decreto ingiuntivo.
La Nuova Procedura Civile del 17.3.2023, speciale riforma Cartabia (d.lvo 14972022): la primissima Giurisprudenza
Rito semplificato di cognizione: Milano opta per interpretazione estensiva del giustificato motivo
VIOLA, Decreto ingiuntivo e sopravvenuta riforma Cartabia (d.lvo 149/2022)
RIZZELLI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (artt. 473-bis.69 – 473-bis.71)
RUDI, Quanto vale una censura?
PRIMICERI, Processo del lavoro post Cartabia: queste le novità
Giudice di Pace di Prato: sospensione dei decreti ingiuntivi per il 2023
Riforma del processo civile, ufficio del Giudice di Pace di Milano, disposizioni in merito al contributo unificato dal 1.1.2023 e dal 1.3.2023 (comunicazione del 14.2.2023)
Decreto ingiuntivo non opposto: giudicato valicabile in ragione della tutela del consumatore.
La Nuova Procedura Civile del 17.2.2023: speciale ultime novità sulla riforma Cartabia
Riforma Cartabia famiglia: pubblicato in Gazzetta Ufficiale emendamento che posticipa l’efficacia del divieto di ascolto del minore da parte di giudici onorari al 30.6.2023
SCHEMA, Rito ordinario di cognizione post Cartabia: che succede se il giudice omette o ritarda il decreto ex art. 171-bis c.p.c.?
La Nuova Procedura Civile del 9.2.2023 (7 news al giorno, 1400 all’anno)
SCHEMA: Riforma Cartabia, sempre no alla produzione di documenti in udienza
SPINA, Riforma del processo civile: da quando si applicano le modifiche alla mediazione? Queste le contrapposte soluzioni interpretative.
La Nuova Procedura Civile del 31.1.2023
VIOLA, Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.: le nuove preclusioni forti e deboli
Notifica a mezzo pec: se la casella è piena, allora il notificante deve procedere presso il domicilio fisico eletto
Contributo unificato e rito semplificato di cognizione (riforma Cartabia)
Nuovo art. 121 c.p.c. (d.lvo 149/2022) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione
Schema Notificazioni: le novità dopo la riforma Cartabia
SCHEMA: nuovo rito ordinario, dalla citazione alla prima udienza
SCHEMA iter: procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. (dopo la legge di Bilancio 2023)
SCHEMA: Procedimento innanzi al Giudice di Pace dopo la legge di bilancio 2023, date di efficacia
TABELLA, Mediazione, legge di bilancio, anticipazione della riforma del processo civile: testo di legge con tutte le modifiche con date di efficacia (testo a fronte, ante e post riforma)
La Nuova Procedura Civile del 9.1.2023 (7 news al giorno)
Milleproroghe sulla Giustizia in Gazzetta Ufficiale + schema
Legge di bilancio 2023: date di efficacia della riforma del processo civile
Formula: atto di appello alla luce della riforma 2023
Riforma processo civile 2023: pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’anticipazione dell’entrata in vigore
VIOLA, Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico
Inefficacia del pignoramento per tardivo deposito nella nota di trascrizione: Mantova non condivide l’orientamento della Cassazione perchè va seguita la lettera della legge
SCHEMA: Udienza a trattazione scritta (c.d. udienza cartolare), evoluzione della disciplina dalla legislazione emergenziale (Covid) alla riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) in vigore dal 1.1.2023
CERRATO, L’ammissibilità dell’azione revocatoria semplificata ex art. 2929 – bis. c.p.c. avverso l’atto di conferimento di quote sociali quale negozio a titolo gratuito (nota a Trib. Savona, 7 settembre 2022)
No al rapporto di lavoro se non si raggiunge la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica (attendibilità)
ALBANESE, Il futuro della Giustizia è smart?
Responsabilità sanitaria: erroneo il riferimento del CTU al criterio probabilistico laddove riguardi l’indagine sulla condotta
VIOLA, Probabilità prevalente nel caso di più alternative causali, tra logica e test baconiano (nota a Cass. 25884/2022)
Interpretazione conforme a direttive UE: sì va bene, ma senza arrivare ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (IL ≥ IR). La direttiva (anche se chiara, precisa e incondizionata) vincola lo Stato, ma non il cittadino.
SPINA, Contumacia e oneri probatori: contrasto giurisprudenziale?
Superbonus 110%: miglioramento dell’efficienza energetica può ledere il decoro, ma serve la prova
Superbonus 110%: se è innovazione lesiva del decoro architettonico, serve l’unanimità
Giudizio di legittimità: denunciabile solo la motivazione che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dell’art. 12 preleggi (giurisprudenza costante)
Danno da emotrasfusione, nesso causale tra trasfusione e contagio, accertamento della Commissione medico-ospedaliera, efficacia probatoria: parola alle Sezioni Unite
ALBANESE, Riflessioni a margine del XXXV Congresso Nazionale Forense: dalle radici identitarie i nuovi orizzonti della Professione
LESTINI, Il forense e il domicilio digitale
Tabella Progetti Tribunali/Università in materia di giustizia predittiva di L. GIORDANO
Speciale Riforma Processo Civile: LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
SPINA, Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022
Riforma Processo Civile: ecco il testo pubblicato in gazzetta Ufficiale
Giustizia Predittiva induttiva (impostazione statistico-giurisprudenziale): arriva anche il Tribunale di Milano
Tabelle nuovi PARAMETRI FORENSI (in vigore dal 23.10.2022)
Riforma del processo civile approvata in via definitiva: queste le novità
BROSIO, Il profilo gius-economico della tutela cautelare d’urgenza nel contesto epidemiologico Covid-19
Locazione abitativa: no all’obbligo di rinegoziazione da sopravvenuta pandemia Covid
FORMULA: atto di citazione (per procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023)
Riforma del processo civile (l. 206/2021): relazione illustrativa
Interpretazione: non deve mai essere strumento per sostituirsi alla voluntas legis
Il Giudice non si basa sulle probabilità, ma su prove certe: sì alla conferma logica superiore (più elevata idoneità rappresentativa), per Corte dei Conti Sicilia.
Incompatibilità tra norme e possibilità ‘abrogativa’ per il giudice: VIGNETTA
Ipsoa estende Giurimetria al fiscale: giustizia predittiva (induttiva), su spinta del progetto di legge
CAPUTO, L’intelligenza artificiale applicata alla giustizia: strumento dell’uomo o suo sostituto?
Speciale novità ex l. 206/2021 in vigore da oggi 22.6.2022 in tema di FAMIGLIA ed ESECUZIONI
ZACCARO, Pignoramento presso terzi: modifiche ex l. 206/2021 in vigore dal 22.6.2022 e problemi applicativi
RIZZELLI, L’art 709 ter c.p.c. novellato dalla l. 206/2021 e il problema della nozione di pregiudizio per il minore
Schema: NUOVO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 206/2021 di riforma del processo civile
GRECO, Opere d’Arte: breve vademecum pratico-giuridico per il loro acquisto
Sì al nesso di causalità anche in situazioni sotto il 50%+1, ma con prudente apprezzamento della complessiva evidenza probatoria.
Giustizia predittiva (induttiva) in materia tributaria: ecco il testo della proposta di legge.
COZZA-MEDINELLI, Sui buoni fruttiferi postali serie q/p e sul tasso di interesse
CERRATO, Sui rapporti tra tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e coercizione indiretta ex art. 614 bis. c.p.c.
MARASCA, Il calendario del processo civile: la pratica attuazione.
Invito a conciliare indicando termini, per il ricorrente, per far pervenire la sua proposta e, per controparte, per replicarvi con controproposta (Corte dei conti)
E’ sbagliata l’applicazione generalizzata del più probabile che non: le prove sono informate al criterio della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica
VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale.
Analogia legis e iuris solo in caso di lacuna normativa ed impossibilità di interpretazione letterale: non basta invocare il “sistema”
Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare e cancellazione dall’albo
Imposta di registro sui provvedimenti che definiscono i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui l’Agenzia delle entrate-riscossione è parte convenuta opposta (Ministero della giustizia, provvedimento 30.10.2024)
Ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una società, irritualità di memorie tecniche e tardività delle eccezioni, rito camerale, prevalenza della sostanza sulla forma
Privacy, risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori
Entro quando far valere l’altrui pregressa ‘non contestazione’?
Webinar, 29.11.2024: Intelligenza Artificiale al servizio degli studi legali
Obbligo di colleganza e diritto di difesa
Concordato preventivo biennale: d.l. 14 novembre 2024, n. 167 in Gazzetta ufficiale
domenica, Novembre 24, 2024