Citazione, omessa indicazione dell’udienza di comparizione: necessario accertare la riconoscibilità dell’errore

Va confermato che la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (pertanto, la SC osserva che l’affermazione di principio da parte del giudice di merito, secondo cui l’errore di trascrizione della data di comparazione rende nulla la citazione, è errata alla luce dell’orientamento di questa Corte, che invece richiede un accertamento sulla riconoscibilità dell’errore da parte del destinatario dell’atto).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.1.2021, n. 709