Chiusura del fallimento, mancata presentazione di domande tempestive, rinuncia e ritiro della domanda

Va affermato il principio per cui l’art. 118, n. 1, L. Fall. prevede come motivo di chiusura del fallimento il solo caso della mancata presentazione di domande nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa, e non è consentita di tale norma un’interpretazione diversa da quella letterale che finisca per precludere, anche in caso di rinuncia alla domanda tempestiva, il diritto all’insinuazione tardiva assicurato dall’art. 101; viceversa l’eventualità del ritiro della domanda tempestivamente presentata, ovvero l’eventualità della sua rinuncia prima dell’adunanza di verifica dei crediti, può rilevare nel distinto contesto di un’interpretazione estensiva della L. Fall., art. 118, n. 2, nell’ampia categoria dell’accertamento in ordine all’inesistenza di debiti a carico del patrimonio fallimentare.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 16.5.2019, n. 13270