Chiusura del fallimento, assenza di limiti preclusivi per azioni successive

Circa l’efficacia esclusivamente endofallimentare del decreto che rende esecutivo lo stato passivo va affermata l’assenza di limiti preclusivi per azioni successive alla chiusura del fallimento, hinc et inde proposte: e quindi, non solo dal creditore che abbia visto respinta o accolta solo in parte la sua domanda di ammissione – ciò che potrebbe dipendere anche da limiti probatori connaturali al solo concorso: come, ad esempio, l’inopponibilità al curatore, terzo, di prove documentali che siano invece efficaci nei rapporti diretti con il debitore – ma anche dal debitore stesso che, riacquisita la sua piena capacità processuale, intenda recuperare crediti non esatti dal curatore; anche in via di ripetizione di indebito, conseguente all’ammissione al passivo di crediti in misura eccessiva. Non vi è ragione di distinguere, infatti, tra situazioni soggettive speculari, una volta negato che la statuizione del giudice delegato, prima, e del tribunale, poi, abbia la stabilità propria della cosa giudicata, analoga a quella di un accertamento del rapporto obbligatorio in un processo ordinario.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.5.2017, n. 10709