Chiarezza e sinteticità degli atti: principio generale del diritto processuale destinato a operare anche nel processo civile

Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e puntuale sinteticità espositiva degli atti processuali il quale, fissato dall’art. 3, comma 2 c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente in cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non già per l’irragionevole estensione (qui di 100 pagine) del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto può finire, come nel caso, per pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa, quando e per la parte in cui sia eventualmente sussistente, e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e anche 4 dell’art. 366, c.p.c., assistite – queste sì – da una sanzione testuale d’inammissibilità.

Cassazione civile, sezione terza ordinanza del 9.5.2019, n. 12247