Chiamato in giudizio un soggetto diverso da quello munito di legittimazione a contraddire: no all’integrazione del contraddittorio?

Non risulta ammissibile una integrazione del contraddittorio quando sia stato evocato in giudizio un soggetto diverso da quello munito di legittimazione a contraddire (nella specie si osserva quanto segue. Il legittimato passivo va individuato facendo riferimento alle regole proprie del processo, essendo la legittimazione collegata al “diritto” che viene fatto valere in giudizio e dovendo essere convenuto, quindi, il soggetto che, a seconda dei casi, è il titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere. Va quindi confermato che legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza del ..........

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