Chiamata in garanzia dell’assicuratore, sentenza che ha accolto la domanda principale ea quella di garanzia, impugnazione esperita dal terzo chiamato: quali opzioni strategiche per il soggetto assicurato?

In caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorchè egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione. Il garantito, che non abbia ragioni di contestazione ulteriori che sole potrebbero giustificare un’impugnazione al di là di quanto ha prospettato già il garante, ben potrà, costituendosi in giudizio, limitarsi a far proprie le ragioni dell’impugnazione del garante, atteso che, come si è visto l’impugnazione gli giova. Tuttavia, il medesimo garantito potrebbe reputare che l’impugnazione quanto al rapporto principale del garante non è giustificata ed in tal caso la potrà contestare, adducendo che la decisione impugnata resa quanto a detto rapporto è corretta: in tal caso, ove tale atteggiamento, in quanto tenuto nel processo, possa essere apprezzato come riconoscimento di fondatezza della domanda dell’attore del rapporto principale, il giudice dell’impugnazione ne potrà prendere atto e potrà dare atto di tale riconoscimento limitando gli effetti del suo accertamento al solo rapporto fra garantito e attore del rapporto principale.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.10.2016, n. 21793