Chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto ai fini di garanzia impropria e spese di lite

Se il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria, legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell’attore, pone a carico di quest’ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo; tuttavia nella specie considerando da un lato che la iniziativa della chiamata in causa del terzo si è rivelata palesemente arbitraria, e dall’altro che nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia sia stata riproposta espressamente, di tal ché la partecipazione del terzo al giudizio di appello non si giustifica sotto il profilo del mero litisconsorzio processuale, la Corte intende discostarsi da tale principio di causalità (fermo quanto disposto in primo grado dal tribunale).

Corte di appello di Lecce, sentenza del 25.5.2022, n. 619