Chiamata in causa del terzo, chiamata in garanzia impropria ed estensione automatica della domanda nei confronti del terzo chiamato

Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un’ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l’attore ne faccia esplicita richiesta. L’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea.

Il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come “causa petendi“, come avviene nell’ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione.

Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall’attore per chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all’azione risarcitoria, salvo che l’attore danneggiato proponga ritualmente nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna, nell’osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali.

Relativamente alla ipotesi in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell’accertamento della sua corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione dell'”eventus damni”, ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell’eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell’attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore – e sempre che quest’ultimo non rifiuti espressamente di agire anche verso il terzo chiamato -, poichè la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l’oggetto del giudizio.

NDR: in argomento si veda, per una ricostruzione sistematica, Cass. n. 30601 del 27/11/2018.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.6.2020, n. 11103