Chiamata del terzo: la domanda dell’attore si estende direttamente al terzo senza necessità di apposita istanza?

Con riferimento alla questione, e alle connesse conseguenze pratiche, se l’atto di chiamata del terzo proposto dal convenuto vada inteso come chiamata del terzo responsabile ovvero come chiamata di garanzia impropria va sottolineato che, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. Tale criterio astratto va però temperato con i principi generali sull’impulso processuale e, quindi, sulla domanda: nell’ipotesi di chiamata in causa di un terzo per comunanza di causa, la domanda dell’attore si estende direttamente al terzo senza necessità di apposita istanza quando la chiamata stessa sia rivolta a sentire affermare l’esclusiva responsabilità del terzo (e ciò in quanto il giudizio verte sulla individuazione del responsabile sulla base di un rapporto – obbligazione ex illicito – oggettivamente unico); non è possibile prescindere dalla valutazione delle condizioni dell’azione, giacchè, indipendentemente dalla titolarità passiva dell’obbligo risarcitorio che si va ad accertare, occorre che una domanda sia in concreto rivolta nei confronti di un soggetto (il terzo), senza di che difetta la legitimatio ad causam dal lato passivo.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.10.2018, n. 25148