Chiamata del terzo, appello e scindibilità delle cause

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l’inscindibilità delle cause ai fini dell’integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorchè il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l’attore non abbia presentato domande verso il chiamato.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2020, n. 21366