Cessione del credito: notificazione con ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione.

La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2014, n. 1770].

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