Cessione del credito e vendita dell’immobile locato: quali azioni può esperire l’acquirente contro il debitore ceduto?

Confermato il principio per cui, in mancanza di contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina di diritto la cessione del contratto di locazione al terzo acquirente, senza necessità del consenso del conduttore, anche nel caso in cui la locazione sia cessata in data anteriore alla vendita, va – sul piano processuale – ribadito che per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, e nell’ ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente; ben può l’acquirente, pertanto, esercitare anche l’azione di sfratto per finita locazione, ai sensi dell’art. 657 c.p.c., così come avrebbe potuto il cedente e locatore originario intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto medesimo [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.4.2015, n. 7697].

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