Cessazione della materia del contendere rilevabile d’ufficio

La cessazione della materia del contendere può esser pronunciata, anche d’ufficio, allorquando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l’oggetto della controversia [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.5.2014, n. 9625].

Scarica qui la sentenza >>