Cessazione della materia del contendere: ha l’efficacia di rigetto nel merito
La cessazione della materia del contendere, avendo la efficacia di un rigetto nel merito della domanda comporta, previa valutazione di fondatezza della domanda originaria, che è necessario decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere è necessario pronunciare in ordine alle spese del giudizio a mente degli artt. 384 e 385 c.p.c. [Tribunale di Cassino, sentenza del 19.8.2014].
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