Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse.

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.8.2014, n. 18331].

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