Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese anche d’ufficio

La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all’una o all’altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.04.2015, n. 8309]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Cessazione della materia del contendere, spese di liete, soccombenza virtuale Aprile 23, 2024 Cessazione della materia del contendere: no al raddoppio del contributo un ..........

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