Cause preesistenti ed obbligo di custodia

L’obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 2051 c.c., non viene meno in relazione agli analoghi obblighi e poteri che spettino ad altri soggetti, sicchè le loro responsabilità verso i terzi, per un evento riconducibile al mancato esercizio di quei poteri nell’ambito delle rispettive sfere di azione, sono concorrenti. Si prospetta, in tal caso, la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di corresponsabilità in solido ex art. 2055 c.c., in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, allorchè ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi