Cause connesse e scindibili, riunione o trattazione unitaria, evento interruttivo relativo ad una delle parti, conseguenze

Premesso che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi, cosicché la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite – pur essendo formalmente unica – si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, va confermato che nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall’evento.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.3.2016, n. 4446