Causalità civile è provata anche sotto il 50%: P (E) < 50%
Laddove nel processo penale l’efficienza causale deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, in sede civilistica è sufficiente che, secondo il giudizio controfattuale con valutazione ex ante, risulti “più probabile che non” che, qualora si fosse tenuto il comportamento che la situazione avrebbe imposto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, il danno alla persona, o quanto meno quel danno alla persona procurato nel caso di specie si sarebbe evitato. Un criterio probabilistico di valutazione dei fatti che non si aggancia ad un dato di probabilità assoluta (il 50 + 1% di probabilità), ma relativo, secondo il quale, tenuto conto di tutte le cause e di tutti i possibili esiti, in quella situazione, ove si fosse tenuto il comportamento corretto, esisteva un maggior grado di probabilità, rispetto a tutti gli altri possibili esiti, che l’esito mortale non si sarebbe verificato. Un criterio probabilistico relativo che consente di giungere all’affermazione dell’esistenza del nesso causale tra operato del medico o della struttura sanitaria e danno anche con una percentuale di probabilità inferiore al 50%.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.7.2020, n. 13864