Causa di sospensione del giudizio relativa ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo e separazione delle cause

La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo a norma dell’art. 104 c.p.c. non è idonea, di per sè, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le domande, giacchè l’art. 103 c.p.c., comma 2, richiamato dall’art. 104 medesimo codice, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non disporla quando in concreto la separazione non risulti opportuna; peraltro, poichè la sospensione del processo rappresenta un’evenienza che interferisce sul suo normale svolgimento e la sua disciplina, improntata a maggior rigore, incidendo sul principio della ragionevole durata del processo, il giudice, quando venga in rilievo una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate nello stesso processo, deve fornire adeguata motivazione delle ragioni di opportunità del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali quanto alla separazione delle cause e quindi della decisione di estendere l’ambito di operatività della sospensione a tutte le domande cumulate.

Cassazione civile, sezioni sesta, ordinanza del 27.11.2018, n. 30738