Cassazione, principio di diritto: carattere vincolante per giudice del rinvio e Corte di cassazione in caso di nuovo ricorso avverso la pronuncia del giudice di rinvio, anche in caso di nuovo orientamento giurisprudenziale

Posto che l’art. 384 c.p.c., comma 2, stabilisce il carattere vincolante della pronuncia di accoglimento del ricorso in cassazione e del principio di diritto con essa dettato, va affermato che la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente vale sia per il giudice di rinvio sia per la stessa Corte di cassazione ove quest’ultima sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio; in tal caso la Corte di cassazione deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.9.2018, n. 22716