Cassazione della sentenza: il giudice del rinvio può valutare liberamente i fatti già accertati ed d’indagare su altri fatti?

I limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto oppure per vizi di motivazione in ordine a punti decisi della controversia o, ancora, per l’una e per l’altra ragione. Solo in tali ultime due ipotesi il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mentre in caso di accoglimento del ricorso per violazione di legge, detto giudice è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione cioè fatti acquisiti al processo.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.10.2018, n. 24577