Casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, tassatività

Va ribadito il principio secondo cui i casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall’art. 354, la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 2.2.2016, n. 1992