Cartella esattoriale, opposizione non tempestiva: incontrovertibilità del titolo e impugnazione degli estratti di ruolo

Va confermato che l’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. L’incontrovertibilità del titolo (cartella esattoriale non opposta tempestivamente) impedisce peraltro di verificare se i contributi previdenziali iscritti a ruolo fossero o meno prescritti, in quanto l’eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l’opposizione avverso ciascuna cartella di pagamento da proporsi entro 40 giorni dalla notifica (ex art. 24 d.lgs. 46/1999). Mediante l’opposizione all’estratto di ruolo non può contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa.

Tribunale di Bari, sentenza del 3.11.2020