Cartella esattoriale, opposizione, contestazione nel merito, non si applica il termine di 20 giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi
Qualora l’opposizione alla cartella esattoriale non sia stata svolta deducendone l’irregolarità formale, ma contestando nel merito la sussistenza della pretesa azionata, l’opposizione non può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Dunque, non si applica il termine di 20 giorni previsti dall’ordinamento ai fini della opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Tribunale di Monza, sezione lavoro, sentenza del 26.11.2015, n. 511
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