Cartella esattoriale o avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, opposizione all’esecuzione

In relazione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie va confermato che è possibile esperire, oltre all’opposizione di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., ove si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; l’opposizione all’esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all’opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981 [Tribunale di Foggia, ordinanza del 18.12.2014].

Scarica qui >>