Cartella esattoriale, eccezione relativa all’inesistenza del titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, opposizione all’esecuzione

Vero è nell’ipotesi in cui l’atto amministrativo posto a fondamento della cartella esattoriale non risulti notificato, può proporsi opposizione onde far valere, successivamente, le contestazioni relative a tale atto che non è stato possibile formulare precedentemente recuperando, così, il momento di garanzia di cui il debitore è stato privato; va però rilevato che qualora non si intenda far valere contestazioni avverso il verbale o l’ordinanza ingiunzione posti a fondamento della cartella esattoriale, ma si voglia piuttosto eccepire l’inesistenza del titolo legittimante l’iscrizione a ruolo (che, nell’esecuzione esattoriale, sostituisce il titolo esecutivo), ciò costituisce un tipico motivo di opposizione all’esecuzione, con la conseguenza che il Giudice deve pronunciarsi nel merito [Tribunale di Salerno, sezione terza, sentenza del 11.5.2015, n. 2065].

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